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Contro il “nero” sanzioni graduate

CONTRO IL “NERO” SANZIONI GRADUATE



Il nuovo articolo 32 del Dl 1441-quater, che modifica l’articolo 3 del decreto legge n. 12/2002, pur ribadendo l’applicazione della maxi-sanzione per l’impiego di lavoratori irregolari, contempla la possibilità di una riduzione della stessa nel caso in cui il datore di lavoro decida spontaneamente di regolarizzare le posizioni prima dell’accesso dell’ispettore. Dunque, confermate le sanzioni già previste dalla normativa vigente, nel caso di irregolarità nella preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al datore di lavoro privato si applica anche la sanzione amministrativa da 1.500 a 12mila euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è ridotto da 1.000 a 8mila euro per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. La riduzione della sanzione è stata introdotta al fine di eliminare una presunta disparità presente nell’attuale norma che non tiene conto della buona fede del datore di lavoro. Lo scopo è, quindi, quello di sanzionare solo l’effettiva volontà del datore di lavoro di occultare l’impiego di lavoratori, salvando invece tutti quei casi in cui vengono commesse violazioni “formali” nella fase di costituzione del rapporto di lavoro, come può succedere nel caso di mancato invio della comunicazione anticipata di lavoro al centro per l’impiego. Le prove a disposizione del datore di lavoro sono molteplici: la norma ammette che la “prova” possa consistere nell’esibizione di “altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti”. La norma presente nel disegno di legge fa riferimento esplicito ad “adempimenti” obbligatori al posto della “documentazione” obbligatoria. Pertanto, la maxi-sanzione non trova applicazione nel caso in cui dagli adempimenti di carattere contributivo, oppure dagli altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzia la volontà del datore di lavoro di non occultare l’impiego di lavoratori subordinati.