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Maxi sanzione lavoro sommerso dopo il collegato lavoro e dopo la circolare min lav n. 38/10


Pubblichiamo un’utile tabella che sintetizza le regole previste dal Collegato lavoro in materia di nuova determinazione e nuova applicazione della maxi sanzione per il lavoro sommerso.

La tabella riassume la diversa quantificazione della maxi sanzione e i possibili pagamenti ridotti, l’analisi dei diversi rapporti con la verifica per l’applicabilità, le modalità per evitare l’imposizione, i casi particolari per i quali il ministero ha previsto esclusioni e conferme e l’applicabilità nel tempo. I riferimenti normativi e di prassi prevedono il collegamento ipertestuale.

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MAXI SANZIONE LAVORO SOMMERSO

dopo il Collegato Lavoro

Fonti:

Collegato lavoro art. 4 legge n. 183/10 (in vigore dal 24.11.2010)

Circolare Ministero lavoro n. 38/10

Presupposti

Assenza di comunicazione preventiva Centro Impiego

Legge n.296/06 art. 1 comma 1180

Si somma alle altre sanzioni per irregolare costituzione del rapporto

(mancata consegna contratto, omissione registrazione in lul, ecc.)

Applicazione

esclusiva al

lavoro

subordinato

Assorbe la sanzione specifica di cui all’art. 19 comma 3 DLgs n. 276/03

(mancata comunicazione Centro Impiego da 100 a 500 euro)

Che resta applicabile a casi diversi dal lavoro subordinato

QUANTIFICAZIONE DELLA MAXI SANZIONE

Ipotesi

Maxi sanzione

Minima

Maxi sanzione

Massima

Maggiorazione a giornata

Riduzioni

Impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al centro impiego

1.500 euro

12.000 euro

150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo

3.000 euro

50 euro per ogni giornata di lavoro irregolare

Ammessa ai sensi dell’art.16 legge n. 689/81

1/3del massimo o se più favorevole doppio del minimo

1.500 euro

37, 5 euro per ogni giornata di lavoro irregolare

Diffida ai sensi dell’art.13 DLgs n. 124/04

(non ammessa per minori e extraUe)

Datore che ha regolarizzato il rapporto successivamente all’effettiva instaurazione del rapporto e soltanto in parte

Datore che ha occupato per un periodo in nero e per un successivo periodo in modo regolare

1.000 euro

8.000 euro

30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare

2.000 euro

10 euro euro per ogni giornata di lavoro irregolare

Ammessa ai sensi dell’art.16 legge n. 689/81

1/3del massimo o se più favorevole doppio del minimo

1.000 euro

7, 5 euro euro per ogni giornata di lavoro irregolare

Diffida ai sensi dell’art.13 DLgs n. 124/04

(non ammessa per minori e extraUe)

Sanzioni civili previdenziali

Aumento 50%

Eliminato tetto minimo di 3.000 euro

DIVERSI RAPPORTI E VERIFICHE PER L’APPLICABILITA’

T

I

P

O

L

O

G

I

A

Rapporti di lavoro subordinato

Rapporti di

lavoro autonomo

e para

subordinato

genuini

(cococo- progetto-

ass partecipazione

con apporto di lavoro)

Lavoro occasionale accessorio

(voucher o buoni lavoro)

Soggetti art.4

comma 1

n.6 e 7

DPR 1124/65

(coniuge, figli, parenti,

affini, affiliati e affidati

del datore,

soci)

Lavoro occasionale autonomo

Art. 2222 cc

V

E

R

I

F

I

C

A

Verificare esclusioni e scriminanti

Genuinità del rapporto

Requisito della subordinazione è dato per accertato

Requisito della subordinazione

è dato per accertato

Autonomia del rapporto

M

A

X

I

applicazione maxi

sanzione

Non applicazione della maxi

applicazione maxi

sanzione

applicazione maxi

sanzione

applicazione maxi

sanzione

Assorbe sanzione 100 euro per assenza CO

Applicabile sanzione 100 euro per assenza CO

Q

U

A

N

D

O

In assenza di comunicazione al Centro impiego

Anche in assenza di comunicazione al Centro impiego

In assenza della comunicazione

preventiva di

attivazione lavoro a INPS/INAIL

In assenza della DNA Inail preventiva

Se manca documentazione utile a provare l’autonomia del rapporto

(es. iscrizione CCIAA, partita IVA, documenti fiscali precedenti all’accertamento)

N

O

T

A

Diverso campo di applicazione per sospensione attività imprenditoriale

Art. 14 dlgs n. 81/08 ricomprende la generalità dei rapporti di lavoro anche non subordinati, prescindendo dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti

COME EVITARE LA MAXI SANZIONE

E

S

C

L

U

S

I

O

N

I

Rapporto di lavoro subordinato

Rapporto di lavoro autonomo

e parasubordinato

(cococo progetto associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

Avviato originariamente senza la comunicazione preventiva Centro impiego

Formalmente instaurato

C

O

N

D

I

Z

I

O

N

I

ante accesso ispettivo

o ante conciliazione monocratica

datore regolarizza l’intera durata rapporto

Per ipotesi di errato inquadramento ed in presenza di rispetto obblighi natura documentale

Rapporto qualificato come parasubordinato

che a seguito di accertamento ispettivo venga inquadrato come subordinato

P

E

R

I

O

D

O

P

E

R

R

E

G

O

L

Fino al 16 del mese successivo inizio rapporto se:

  • invia la CO

Dopo il 16 del mese successivo inizio rapporto se:

  • invia la CO (tardiva CO sanzionata)
  • regolarizza con denuncia spontanea situazione debitoria entro 12 mesi (dalla prima scadenza del primo periodo di paga)
  • paga entro 30 gg da denuncia
  • paga con sanzioni civili

(condizione: nessun avvio di verifica, controllo, richiesta documenti, accertamento, o tentativo di conciliazione monocratica)

Tempestivo versamento alla gestione separata anche in assenza della comunicazione preventiva al Centro impiego

M

A

X

I

Non applicazione maxi sanzione

Per difetto del presupposto identificativo del lavoro sommerso

Non applicazione maxi sanzione

Per difetto del presupposto identificativo del lavoro sommerso

D

O

C

U

M

E

N

T

I

Esclusa la maxi sanzione se in assenza di CO dai documenti manca la volontà di occultare il rapporto

per la prova:

documenti utili (solo contributivi):

  • DM 10
  • EMENS
  • UNIEMENS

(valide anche gestioni previdenziali diverse)

documenti non utili:

  • LUL
  • Contratto individuale di lavoro
  • Tessera personale di riconoscimento
  • Documenti assicurativi
  • Documenti fiscali

Applicabile la sola sanzione per la tardiva comunicazione al centro impiego

CASI PARTICOLARI DA VALUTARE

Tipologia

Riferimento normativo

Applicabilità maxi

sanzione

Condizioni

Lavoro domestico

Legge 183/10

No maxi

Per i soli casi di addetti con continuità a funzionamento vita familiare

Come da CCNL 13.2.2007

Circolare n.38/10

Si maxi

Impiego in altra attività imprenditoriale o professionale

(circolare n.8906/07)

Extracomunitari

clandestini o privi del PDS per motivi di lavoro occupati irregolarmente

Circolare n.38/10

circolare n.8906/07

Si maxi

(non ammessa la diffida)

Si delitto occupazione di manodopera clandestina

(art. 22 comma 12 Dlgs n.286/98 mod. da legge n. 189/02 )

Occupazione irregolare

Minori impiegati anche se privi dei requisiti minimi per l’ammissione al lavoro

Circolare n.38/10

circolare n.8906/07

Si maxi

(non ammessa la diffida)

Si sanzioni specifiche

(legge n.977/67 mod da DLgs n. 345/99)

Occupazione irregolare

Istituzioni scolastiche

Circolare n.38/10

Si maxi

Se non possono attestare la regolare occupazione con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nell’organizz didattica o funzionale

(interpello 32/09)

Turismo

Circolare n.38/10

Si maxi

In assenza di comunicazione entro 3° giorno dalla semplificata

Ammessa la comunicazione preventiva semplificata con

- tipo contratto e

- identificazione del lavoratore

Art. 4 comma 2 legge 183/10