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Permessi elettorali

Permessi elettorali

Nel caso in cui, in seguito a regolare domanda, i lavoratori dipendenti siano nominati presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista presso i seggi elettorali, questi hanno la facoltà di astenersi dal lavoro con il diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio.

Per la legge, i giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giornate di attività lavorativa. Per quanto riguarda i giorni festivi e quelli non lavorativi, questi sono recuperati con una giornata di riposo compensativo. In altro modo, possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione che si vanno ad aggiungere alla normale retribuzione percepita.

Ricordiamo che le consultazioni elettorali rilevanti ai sensi della normativa che governa la materia sono:
- Elezioni europee (Parlamento europeo);
- Elezioni politiche (Camera dei deputati e senato della Repubblica);
- Elezioni amministrative (Comuni, Provincie, Regioni);
- Referendum.

La giurisprudenza, nello specifico la Corte di Cassazione con Sent. n. 8712 del 17 giugno 2002, ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto di assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo.

Per poter godere dei diritti sopra indicati, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazioni idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal lavoro.

Infine, la legge non prevede modalità particolari in merito ad eventuali comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro.