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Periodo di mancato preavviso

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 21216 del 5 Ottobre 2009 ha stabilito che il preavviso di licenziamento ha efficacia obbligatoria, di conseguenza, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva.