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Istituiti i codici tributo per la regolarizzazione dei redditi scudati

L’articolo 13-bis del Dl 78/09 ha indicato le modalita` per il rimpatrio delle attivita` finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e ha istituito un’imposta straordinaria sulle suddette attivita`, che gli intermediari devono versare per favorire l’emersione delle ricchezze detenute fuori dal territorio dello Stato.
A tal fine, l’agenzia delle Entrate e` intervenuta – risoluzione n. 257 dell’8 ottobre 2009 – per istituire i codici tributo, che dovranno essere utilizzati entro la scadenza fissata del 16 ottobre 2009. Entro tale data, infatti gli intermediari dovranno versare l’imposta straordinaria del 5% e l’imposta sostitutiva del 27% relative alle regolarizzazioni e ai rimpatri effettuati dai contribuenti nel mese di settembre.
I codici tributo da utilizzare per i casi di rimpatrio e regolarizzazione sono:
“8107” denominato “Imposta straordinaria per le attivita` finanziarie e patrimoniali rimpatriate”
“8108” denominato “Imposta straordinaria per le attivita` finanziarie e patrimoniali regolarizzate”
Entrambi i codici devono essere indicati nella “Sezione Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno in cui si effettua il pagamento.
Per la determinazione dei redditi derivante dalle attivita` rimpatriate, in alternativa alla modalita` di tassazione analitica (DL n. 350/2001), puo` essere utilizzato il criterio presuntivo che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 27% (DL n. 167/1990).
Per il versamento della suddetta imposta e` stato istituito il seguente codice:
“1827” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attivita` rimpatriati e/o regolarizzate detenute all’estero”.
Anche per questo codice, in sede di compilazione del modello F24, valgono le stesse indicazioni rilasciate per i due precedenti codici tributo.