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Semiproroga per la valutazione dei rischi e data certa del dvr

Il decreto “mille proroghe”, all’art. 32, stabilisce una proroga in materia di: valutazione del rischio da stress lavoro correlato, di obbligo di data certa del DVR, di comunicazione infortuni all’INAIL e di divieto di visite preventivo-preassuntive.

Il c.d. decreto “mille proroghe”, è stato pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, entrando contestualmente in vigore pur in attesa della conversione in legge entro i 60 giorni.

Il provvedimento più importante è quello che dispone la proroga dell’obbligo di valutazione del rischio secondo i nuovi parametri imposti dal TU Sicurezza, con riferimento, però, com’era stato già anticipato, alle sole disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, ”concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa”, proroga che, invece, non si protrarrà fino 30 giugno bensì solo fino al 16 maggio 2009.

Il 1 gennaio 2009 segna, quindi, non solo la data in cui entra in vigore il nuovo obbligo di valutazione dei rischi, ma anche quella in cui esce definitivamente di scena il D.Lgs. n. 626/1994. Ne consegue che, a conclusione della valutazione del rischio, secondo i nuovi parametri di cui all’art. 28, comma 1 e 29, il datore di lavoro è ormai obbligato ad elaborare il Documento (DVR) conformemente ai nuovi contenuti e alle nuove modalità disposte dal comma 2 dello stesso articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e da tutti gli articoli aventi come oggetto la valutazione dei rischi specifici presenti nei c.d. “Titoli tecnici”. Ecco un calendario delle nuove disposizioni:

· OBBLIGHI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2009

· OBBLIGHI PROROGATI AL 16 MAGGIO 2009

· Valutazione rischi :

1. Lavoratrici madri ;

2. Differenza di genere

3. età

4. provenienza da altri Paesi

5. settore delle costruzioni totale rispetto dei contenuti indicati nell’allegato xv

· Valutazione dei rischi derivanti da stress da lavoro-correlato

· Indicazione della data certa sul documento della sicurezza

· Divieto di visita preassuntiva

· Modello di gestione e organizzazione

· Medico competente e informazione SPP

· Elaborazione del DUVRI in caso di contratto di appalto, subappalto e somministrazione

· Indicazione dei costi della sicurezza in caso di appalto

· Comunicazione all’INAIL e IPSEMA degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.Resta in vigore l’obbligo di annotare i suddetti infortuni sul registro infortuni.