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Esigibilita’ dell’iva al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

ESIGIBILITA’ DELL’IVA AL MOMENTO DELL’EFFETTIVA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO ARTICOLO 7 D.L. 29 NOVEMBRE 2008 N. 185 CIRCOLARE 20/E DEL 30 APRILE 2009
Mario Agostinelli
Imprenditori e professionisti con volume d’affari nell’anno 2008 non superiore ad € 200.000, 00 cercasi.

Questi infatti sono i soggetti interessati dalla nuova disposizione, entrata in vigore il 28 aprile 2008, che prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo (Art. 7 D.L 185/2008).
Il nuovo regime di esigibilità differita si affianca a quello già esistente e previsto dal comma 5 dell’articolo 6, con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di alcuni specifici soggetti (Stato, enti pubblici territoriali, unità sanitarie, camere di commercio etc. . . ). Il nuovo regime opera su opzione da esercitarsi mediante specifica annotazione nella fattura di vendita. Il superamento del limite del volume d’affari pari ad € 200.000, 00 determina la cessazione del regime di esigibilità differita ma solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente al superamento di tale limite; per le operazioni poste in essere prima e per le quali si sia optato per l’esigibilità differita, continuerà ad applicarsi il criterio di cassa. Queste sono alcune delle precisazioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E in commento. Con la presente si analizzano gli ulteriori elementi di analisi emersi dall’elaborazione di prassi in esame.


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