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Modello 730

La Fondazione Studi dei Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con parere n.14 del 16 Novembre 2009 si è espressa in materia di presentazione dell'istanza di

rimborso per il Modello 730.

La Fondazione spiega che qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o l'errore non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa entro il 25 Ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione. In questo caso la presentazione del 730 integrativo deve essere effettuata obbligatoriamente ad un CAF o professionista abilitato, anche se l'assistenza fiscale era stata precedentemente prestata direttamente dal sostituto di imposta. In caso sia trascorso tale termine, o comunque in alternativa al 730 integrativo, è possibile presentare il Mod. Unico/PF entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all'anno successivo.

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia stabilendo che al contribuente non è consentito presentare una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, tuttavia lo stesso può recuperare le eventuali imposte versate in eccesso avvalendosi dell'istanza di rimborso da presentare entro 48 mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza di presupposti o dal pagamento del saldo.