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Detassazione anche per il 2012 con vincoli


Detassazione anche per il 2012 con vincoli

Anche per il 2012 il Governo ha confermato l’applicazione, in via sperimentale, della c.d. detassazione collegata agli elementi premiali erogati dalle aziende del settore privato al proprio personale dipendente e correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa. Come ogni anno, varia, invece, il quadro normativo di regolamentazione di tale istituto.

Se già per il 2011 si è assistito alla previsione di applicazione di tale agevolazione per i soli contratti di secondo livello, siano questi territoriali che aziendali, con il 2012 il legislatore ha riscritto l’ambito applicativo, andando a prevedere che tali accordi dovranno essere siglati dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure dalle rappresentanze sindacali interne all’azienda. Ovviamente una lettura così restrittiva escluderà dall’applicazione di tale istituto le piccole e medie imprese.

L’aliquota irpef sostitutiva delle aliquote ordinarie, comprensiva anche delle addizionali, viene confermata al 10% mentre per l’importo massimo assoggettabile ed il limite massimo di reddito oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione si dovrà attendere l’emanazione di un Dpcm da parte del Governo, sentite le parti sociali. Per la determinazione degli stessi si dovrà però tenere conto dei limiti di spesa fissati per il 2012 in 835 milioni di euro e per il 2013 in 263 milioni. Si nota, quindi, come l’utilizzo di tale istituto andrà man mano assottigliandosi, visti i forti vincoli di spesa previsti cui lo stesso soggiace. Infatti, il vero motore delle continue variazioni intervenute negli anni non è ravvisabile nei limiti contrattuali o legali ma nei meri vincoli di bilancio di cui si sente sempre maggiormente menzione su tutti i canali di informazione.

Al fianco delle agevolazioni fiscali come sopra esposte, viene confermato anche il regime di decontribuzione. Lo stesso potrà essere applicato agli accordi come sopra previsti con la precisazione che questi ultimi dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. In questo caso lo sgravio per l’azienda potrà essere quantificato al massimo nel 5% della retribuzione contrattuale annua per un massimo del 25% dell’aliquota contributiva. Al lavoratore competerà uno sgravio pari ai contributi a proprio carico, nel limite massimo del 5% della propria retribuzione contrattuale annua.




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