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Agenti “organizzati” con irap

Le Sezioni unite della Cassazione civile intervengono con quattro pronunce (sentenze 12108/09, 12109/09, 12110/09 e 12111/09) in merito all’assoggetabilita` Irap per agenti di commercio e promotori finanziari. Nelle sentenze, con il chiarimento che le categorie citate devono pagare l’Irap solo nella sussistenza dell’autonoma organizzazione, si risolve la controversia sorta in seno alla sezione tributaria che vedeva alcune sentenze sostenere per agenti e promotori finanziari l’assoggettabilita` all’imposta sempre e comunque. Per la soluzione al problema, spiegano i giudici delle Sezioni unite, si deve prendere a riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001 sull’Ilor, nella quale e` affermato che bisogna considerare la sussistenza di requisiti minimi perche` si possa parlare di impresa. Infatti, la Consulta poneva la questione della distinzione tra attivita` d’impresa e lavoro autonomo, spiegando che senza attivita` d’impresa l’assoggettamento ad Irap colpirebbe una base imponibile fittizia e ed un fatto non reale.