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Riduzione accise 2011 per autotrasportatori

Con nota 771 de 4 gennaio 2012 l`Agenzia delle Dogane ha reso noti gli importi relativi alla riduzione accise 2011 per gli autotrasportatori, spettante ai veicoli per il trasporto merci su strada (conto proprio e conto terzi) con peso a pieno carico pari o superiore a 7, 5 tonnellate (per le portate inferiori il Ministero dell`Economia e delle Finanze aveva richiesto, nel settembre 2007, deroga alla Commissione UE che non si e` ancora pronunciata in merito e, ribadisce l` Agenzia, che nelle more della suddetta pronuncia i veicoli con portata inferiore non possano essere ammessi al beneficio).
La riduzione delle accise 2011 viene suddivisa nei seguenti sei distinti periodi:
  • € 19, 78609 per mille litri per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 ;
  • € 27, 08609 per mille litri per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011 ;
  • € 67, 08609 per mille litri per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011 ;
  • € 68, 98609 per mille litri per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011 ;
  • € 77, 88609 per mille litri per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011 ;
  • € 189, 98609 per mille litri, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011 .

  • Occorre pertanto che le fatture di acquisto del carburante vengano suddivise nei periodi di cui sopra (individuando la data effettiva di acquisto del carburante anche da documenti di trasporto od altro) , al fine di determinare esattamente il credito di imposta spettante; si precisa che gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e non con la scheda carburante.
    La dichiarazione per ottenere i benefici dovra` essere presentata entro il 30 giugno 2012 (si consiglia di procedere alla presentazione in epoca precedente, in modo da poter utilizzare il prima possibile il credito di imposta); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740.
    L`Agenzia delle Dogane precisa inoltre che entro la fine di gennaio sara` reso disponibile il software per procedere alla compilazione della dichiarazione.





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