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Deducibilita' delle spese telefoniche

DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE


La legge n° 296 del 27-12-2006 del T.U.I.R. ha fissato all'80% il limite di deducibilità dal reddito d'impresa per quanto riguarda.......


le quote d'ammortamento e i canoni di locazione ( finanziari o di noleggio) delle spese di impiego e manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Il limite dell'80% riguarda sia la telefonia fissa che quella mobile utilizzata nell'ambito dell'attività d'impresa, professionale o artistica.


Restano esclusi da tale limite i servizi:


  • di comunicazione elettronica;
  • trasmessi attraverso reti;
  • delle società dell'informazione che non sono rappresentate totalmente o in parte prevalente dalla trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

L'esigenza di detta norma nel T.U.I.R. è dipesa dal fatto che l'utilizzo degli apparecchi di telefonia oltre a essere utilizzati per attività produttive di reddito, venivano utilizzati per soddisfare esigenze private.
Quindi si è cercato di evitare un evasivo utilizzo privatistico del bene.
In virtù delle difficoltà di verificare l'effettivo uso promiscuo e di quantificare il reale utilizzo di determinati beni per lo svolgimento dell'attività d'impresa, il legislatore tributario ha operato la scelta di stabilire a forfait una deducibilità limitata all'80% per questi costi.
Riguardo la deducibilità delle spese di telefonia, la Sentenza della Corte di Cassazione n° 23731 del 21.12.2004 ha affermato che la limitazione della deducibilità delle spese di telefonia poteva essere disapplicata, qualora il contribuente fosse in grado di dimostrare l'impossibilità del verificarsi di effetti elusivi.
Ad esempio nel caso in cui i telefoni fossero assegnati a dipendenti, per integrare la suddetta dimstrazione, gli apparecchi potrebbero essere impostati solo per ricevere.
Una nuova chiave interpretativa ci viene fornita dall'art 102 del T.U.I.R. che consente di subordinare la deducibilità dei costi relativi ad un bene sulla base della destinazione che gli viene attribuita dall'organizzazione imprenditoriale.
La possibilità di dimostrare così l'insussistenza di un utilizzo promiscuo del bene permette di escluderlo dall'ambito di applicazione delle norme che limitano la deducibilità dei costi ad esso relativi.