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Contrasto al lavoro sommerso oggetto di avviso comune in edilizia: dal 2011 parte la procedura sperimentale

Per evitare una presunzione di non congruità, l'impresa dovrà dimostrare di rispettare valori minimi d'incidenza della manodopera sul costo dell'opera. Questi valori minimi sono stabiliti da appositi indici di congruità, fissati in un avviso comune sottoscritto il 28 ottobre dalle parti sociali dell'edilizia. In procedura sperimentale per tutto il 2011, la congruità entrerà a regime dal 2012 vincolando il rilascio del durc a tutte le imprese edili.

L'avviso comune nasce con la legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che, per promuovere la regolarità contributiva, ha previsto l'introduzione in via sperimentale di indici di congruità della manodopera per settore, per categorie di imprese e per territorio.

L'accordo per l'edilizia prevede la sperimentazione degli indici di congruità nel settore edile. Le percentuali indicano l'incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e casse edili, ragguagliate all'opera complessiva. Si tratta di percentuali d'incidenza minime, precisa l'accordo, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

L'impresa per ottenere il durc dovrà anche attestare il rispetto degli indici di congruità. Ove ciò non risultasse, l'impresa potrà dimostrare alla cassa edile di riferimento, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in cassa edile, quali per esempio quelli relativi a personale non iscritto alla cassa edile, oppure a fatturazione di lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.



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