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Contribuzione figurativa per maternita’

I contributi figurativi sono contributi “ fittizi ”, cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’INPS sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato.


Tra le ipotesi in cui è prevista la presentazione della domanda del lavoratore per l’accredito dei contributi figurativi si colloca l’assenza dal lavoro per maternità.

Pertanto sono considerati accreditabili, su domanda, tali periodi di assenza:

- Astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (in caso di rischio per la madre o per il bambino) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi), disposti dalla DPL: tale periodo è pari a 5 mesi, 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 dopo;

- Astensione facoltativa dal lavoro: ai fini dell’accredito figurativo, i periodi di astensione facoltativa devono collocarsi nell’ambito del rapporto di lavoro;

- Periodo di permesso per malattia del bambino fino a tre anni di età.

Per quanto riguarda i requisiti, fino al 14 novembre 1996 era necessaria l’esistenza di almeno un contributo obbligatorio settimanale precedente all’inizio del periodo di astensione obbligatoria: è valido a riguardo anche il contributo non effettivamente versato ma dovuto, purché non sia caduto in prescrizione al momento della domanda di accredito, come sono utili i contributi versati nei paesi della UEE in quelli con i quali esistono convenzioni di sicurezza sociale. Dal 15 novembre 1996, con il D.Lgs. n. 564/1996 per l’accredito figurativo, sia riguardo al periodo di astensione obbligatoria che quella facoltativa, non viene più richiesta alcuna anzianità pregressa.

· MATERNITA’ FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro vi è la possibilità per la madre di farsi riconoscere un periodo di contribuzione figurativa pari al periodo di assenza obbligatoria, anche se la nascita del figlio è avvenuta al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro a condizione che possa far valere, al momento della presentazione della domanda di accredito, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; la giurisprudenza di merito ha ritenuto utile a questo fine anche la contribuzione acquisita in Paesi UE o convenzionati. Nel computo del requisito dei 5 anni vanno considerati i periodi durante i quali vi sia stata corresponsione di retribuzione assoggettata a contributo da parte del datore di lavoro, ancorché in assenza di effettiva prestazione di lavoro.

Con la Circolare n. 102/2002 l’INPS ha dato le disposizioni applicative e di riconoscimento di tale accredito figurativo.

I periodi invece corrispondenti all’astensione facoltativa, compresa l’assenza per malattia del bambino fino a tre anni di età del bambino, che cadono al di fuori di un rapporto di lavoro possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, sempre a condizione che vengano fatti valere almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria.

Con la Circolare n. 61/2003 l’INPS ha precisato che il periodo da riconoscere figurativamente non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto); se però il periodo fosse già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata si provvede a modificare il titolo dell’accredito da disoccupazione a maternità, più favorevole ai fini pensionistici.

La legge n. 1204/1971, in vigore dal 17 gennaio 1972, ha stabilito che l’astensione obbligatoria dal lavoro è fissata nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi all’evento: tale legge oltre a fissare un periodo unico per tutti i settori, ha esteso le norme concernenti l’astensione obbligatoria e la relativa copertura figurativa alle lavoratrici a domicilio, dal momento che nel periodo ante 1972 i periodi di astensione erano differenziati a seconda che si trattasse di addette all’industria, ai lavori agricoli o di addette ad altri lavori subordinati con esclusione delle lavoratrici a domicilio.

L’INPS ha chiarito che la durata degli accrediti relativi a periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro dovrà essere stabilita con riferimento al settore di attività nel quale risulta accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere.

Valgono poi a riguardo delle precisazioni in materia:

- La richiesta di accredito della contribuzione facoltativa per maternità può essere corredata da semplice dichiarazione sostitutiva da atto notorio: in tale caso grava sulla sede che ha in carico la domanda di accredito figurativo di effettuare il controllo sulla posizione assicurativa del richiedente di modo da poter verificare l’esistenza o meno del rapporto di lavoro;

- L’INPS con Messaggio n.6726/2005 ha precisato che “ se prima e dopo l’evento il soggetto può vantare soltanto contribuzione versata in relazione ad attività autonoma , anche se titolare del requisito dei 5 anni versati in costanza di lavoro subordinato non ha titolo all’accredito”. Tale limitazione riguarda in particolare le lavoranti a domicilio e le collaboratrici domestiche che hanno avuto maternità antecedenti al 1972, e quindi prima dell’entrata in vigore della legge che ha esteso anche a queste lavoratrici il diritto ad usufruire dell’indennità di maternità obbligatoria. L’INPS riconosce invece tali periodi di contribuzione utili al raggiungimento del requisito di 5 anni di contribuzione.

- L’INPS con il Mess. n. 4363/2008 ha precisato che “ per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data del 27 aprile 2001 non fosse titolare di trattamento pensionistico ”: ciò vuol dire che la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che, entro la predetta data, risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità che si rioccupino, considerata la particolarità dello status di pensionato titolare di assegno di invalidità.

- Nel caso di adozioni l’art. 2, commi 452/456, legge n. 244/2007 prevede la possibilità di fruire, a partire dal 1° gennaio 2008, di un congedo di maternità/paternità della durata di 5 mesi; in particolare se si tratta di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia, per le adozioni internazionali tale congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso in Italia del minore oltre che successivamente. Ad ogni modo il congedo riconosciuto in caso di adozione è equiparato al congedo di maternità/paternità e quindi risulta applicabile a tale caso la disciplina fin qui analizzata;

- I contributi per maternità sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, senza eccezioni; non sono invece valutabili per il requisito di contribuzione necessario per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, né per la determinazione della misura di altri contributi figurativi.

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