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Un'innominata per la prassi attuativa sullo scudo ter

Prima annunciata, e` ora diffusa dal sito dell’Agenzia delle Entrate – che ha aperto un apposito Forum, frequentabile dalle osservazioni degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e di comuni cittadini - la “bozza” di circolare attuativa sullo scudo fiscale. Titola: “Emersione di attivita` detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”.
Fitte pagine indirizzate a chiarire ambito soggettivo e oggettivo, destinatari e adempimenti (ivi compresi quelli cui e` tenuto l’intermediario abilitato). Per giungere alla regolarizzazione (se le finanze e/o il patrimonio sono in Stati della Comunita` europea o che aderiscono allo Spazio economico europeo) o al rimpatrio (se le finanze e/o il patrimonio sono all'estero, anche in Paesi extraeuropei) delle attivita` detenute al di fuori dello Stato anteriormente al 31 dicembre 2008 (data limite) dai noncuranti “dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” ”. Possono assicurarsi il rimpatrio o la regolarizzazione anche gli eredi.
Il versamento di un’imposta straordinaria sulle attivita` finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data anteriore o corrispondente al 31 dicembre 2008 e l’effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell’arco temporale che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 (articolo 13-bis, comma 6 del DL n. 78/2009 – Legge n. 102/2009), regolarizzano il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. La somma che persone fisiche, enti non commerciali, societa` semplici e associazioni ad esse equiparate (articolo 5 TUIR), fiscalmente residenti nel Paese, sono tenute a saldare al Fisco e` pari al 50 per cento – comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti – di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti. In sostanza, quindi, l’imposta sostitutiva e` pari al 5 per cento delle attivita` finanziarie indicate nella dichiarazione riservata. E il pagamento dell’imposta e` una presunzione assoluta, che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attivita`, ne` del reale rendimento conseguito.
Tra gli interposti quali destinatari delle disposizioni sullo scudo fiscale vi sono i trust revocabili e tocca in questo caso al disponente effettuare le operazioni di emersione. Non altrettanto puo` valere per i trust irrevocabili, sistemati, perche` ad essi assimilati - qualora non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita` commerciali - accanto agli enti non commerciali, esclusi dalla opportunita` di cui si argomenta.
Non si rimpatriano, ma si regolarizzano, gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht. Appresso potranno essere rimpatriati.
Al soggetto che intenda aderire, e che e` percio` tenuto a redigere una dichiarazione (che sia conforme al modello approvato con provvedimento agenziale del 14 settembre 2009 e disponibile sul sito delle Entrate), e` “assicurata un’ampia riservatezza” dei dati comunicati all’intermediario. Questi - purche` resieda in Italia o vi abbia una stabile organizzazione - puo` essere un istituto bancario o postale, una SIM o una SGR, o, ancora, una societa` fiduciaria, un agente di cambio, una stabile organizzazione in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
L’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, come pure l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilita` delle attivita` emerse.
E’ fuori dall’approfondimento di prassi amministrativa - se non per un breve cenno nel passaggio della circolare: “Cio` tuttavia non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell’antiriciclaggio, nonche` in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all’infedele o all’omessa dichiarazione dei redditi.” - la questione dell’antiriciclaggio e dell’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette per intermediari e professionisti.
In attesa che l’Agenzia delle Entrate formuli chiarimenti definitivi.