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Nell'attribuzione dell'assegno divorzile le dichiarazioni dei redditi non sono vincolanti

Secondo la Corte d'appello di Roma - sentenza n. 3163 del 13 luglio 2011 - poiché le dichiarazioni dei redditi del coniuge obbligato svolgono una funzione tipicamente fiscale, le stesse dichiarazioni, in una causa relativa a rapporti estranei al sistema tributario come quella concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento in caso di divorzio, non rivestono valore vincolante; nella sua valutazione discrezionale, quindi, il giudice – si legge nel testo della decisione - ben può fondare il suo convincimento anche su altre risultanze probatorie.

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