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Non sono validi i certificati di malattia rilasciati dai medici specialisti non covenzionati.

Non sono validi i certificati di malattia rilasciati dai medici specialisti non convenzionati.

Anche i medici di base potranno rilasciare il certificato di malattia che giustifica le assenze lunghe o reiterate dei dipendenti pubblici.

Lo ha precisato il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo al quesito posto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in merito all’interpretazione del soggetto idoneo alla certificazione medica dell’assenza per malattia dei dipendenti pubblici di cui all’art. 71 comma 2, del D.L. 112/2008.

Infatti con una nota del 04 luglio 2008, è stato chiarito che i medici di base sono abilitati a rilasciare certificati di malattia in tutti i casi previsti dal suddetto articolo.

Nella categoria “strutture sanitarie pubbliche” rientrano anche i medici di medicina generale titolari di convenzioni con il SSN previsti dagli ACN. Gli unici che non potranno giustificare l’assenza saranno i medici privati.

Secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro” e si ritiene che questi medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente.

Nel parere, il Dipartimento argomenta che se “il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture”, bisogna considerare “il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente”.

Va considerato, inoltre, il fatto che i medici di medicina generale sono già tenuti a rilasciare la certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”. Su queste basi, il Dipartimento ritiene che gli stessi medici siano soggetti idonei a produrre la certificazione giustificativa.