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Imprese con “pagella” online

Entro il prossimo 30 aprile tutti i datori di lavoro che intendono usufruire in futuro di agevolazioni “condizionate” al Documento unico di regolarità contributiva devono inviare un’autocertificazione alle direzioni provinciali del Lavoro. Sono interessati all’adempimento anche tutti coloro che hanno già goduto di benefici prima del 30 aprile 2009: cioè, tutti coloro che abbiano goduto di agevolazioni dal 31 dicembre 2007. Questa è la data di entrata in vigore del Dm 24 ottobre 2007 (“Gazzetta Ufficiale” n. 279 del 30 novembre 2007), che ha dato attuazione all’articolo 1, comma 1176 della legge n. 296/2006 e che appunto prevedeva una norma specifica per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Durc. Di conseguenza, dalla data del 31 dicembre 2007, per effetto dell’entrata in vigore del suddetto DM, per accedere ai benefici normativi e contributivi e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento. I requisiti di cui devono essere in possesso i datori di lavoro e che consentono l’emissione del Durc, sono di due tipi: presenza di regolarità contributiva e mancanza di irregolarità ostative al rilascio. Ai fini della concessione dei benefici contributivi, il decreto impone agli istituti previdenziali di verificare d’ufficio il possesso dei suddetti requisiti da parte del datore di lavoro per il rilascio del Durc, senza però doverlo emettere. A tal proposito, si è espresso anche il Welfare che, con la circolare n. 5/2008, ricorda che la verifica dei presupposti per il rilascio del Durc spetta all’istituto previdenziale incaricato di farlo in quanto è lo stesso soggetto ad ammettere il richiedente alla fruizione del beneficio. Le condizioni necessarie al rilascio del certificato, previste dal decreto, sono quelle elencate nella circolare n. 51/2008. La verifica di tali condizioni deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti e deve avere per oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta. Per quanto riguarda il requisito della mancanza di irregolarità ostative al rilascio del Durc, il DM 24 ottobre 2007 prevede che, l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali oppure il decorso del periodo previsto relativo a ciascun illecito. Come già detto, l’autocertificazione deve essere predisposta dai datori di lavoro e inviata alla Dpl territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa interessata. La dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere presentata dai datori di lavoro prima della richiesta del beneficio.