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Imposta "money transfer" – tassa sugli immigrati irregolari


A decorrere dal 17 settembre 2011 e` istituita una imposta di bollo del 2% (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all`estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" e altri agenti in attivita` finanziaria.
L`imposta non e` dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell`Unione Europea e per quelli effettuati verso i Paesi UE.
Sono inoltre esentati i trasferimenti effettuati da chi ha matricola INPS e codice fiscale e quindi sono lavoratori stranieri legalmente soggiornanti.
Lo ha stabilito l`art. 2, comma 35-octies, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 , di conversione del D.L. n. 138/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.
Tale provvedimento ha sollevato numerose critiche ed e` stato fatto rilevare come tale imposizione andra` a favorire ancora di piu` i canali informali di invio, spesso illegali, che sfuggono del tutto al controllo pubblico.

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