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Per lo psicologo non si ravvisa l’autonoma organizzazione

In assenza di apporto dell’opera di terzi e in presenza di beni modesti, non sussiste l'assoggettamento ad Irap in capo al contribuente che esercita la professione di psicologo

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 23969 del 13 novembre 2009 torna sulla questione dell’assoggettamento ad IRAP dei professionisti: nel caso esaminato il contribuente - psicologo - non si avvale di personale dipendente o di collaboratori di altro genere, ma solo di beni strumentali : due PC, un cellulare, un fax e un'autovettura ad uso promiscuo professionale e personale di modesta entità.

Non si può in tal caso affermare l’esistenza di un’attività autonomamente organizzata. Considerato anche la sentenza n. 3674/2007 che esprimeva «l'esatto senso da attribuire all'espressione “autonomamente organizzata” non è di carattere soggettivo, che assoggetterebbe indistintamente tutti gli esercenti arti e professioni all’IRAP, bensì di carattere oggettivo, costituente l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, e che esclude la soggettività passiva ai fini IRAP del medico pediatra, convenzionato ASL, che non si avvalga di alcun dipendente o utilizzi beni strumentali limitati».

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 13/11/2009, n. 23969