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Il rendiconto non e` compatibile col mandato “ad litem”

Con sentenza depositata lo scorso 19 aprile, la n. 9264, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una societa` che aveva fatto causa avverso il proprio legale di fiducia al fine di ottenere il rendiconto delle pratiche affidate nonche` il risarcimento del danno. Nel dettaglio, la societa` aveva conferito all'avvocato un mandato per la riscossione coattiva di svariati crediti senza pero` riuscire ad ottenere un aggiornamento sull'esito delle pratiche. Poiche` i giudici di merito avevano respinto le sue istanze, l'azienda aveva successivamente adito la Corte di legittimita`.

Tuttavia, anche dinanzi a tale organo di giustizia il verdetto non e` cambiato. Si legge infatti nella decisione della Terza sezione civile della Cassazione: “l'istituto del rendiconto di cui agli articoli 1713, comma 1, Codice civile e 263 Codice di procedura civile non e` compatibile che le peculiarita` del mandato ad litem”. Per contro - conclude la Corte - “diversa e` la conclusione, ovviamente, nella eventualita`, o che al difensore sia stato espressamente conferito anche un mandato ad negotia, o, sussiste una autorizzazione, in favore di costui, a riscuotere somme dovute al proprio cliente”. L'obbligo di rendiconto sussiste, quindi, solo ove il legale, oltre a dover seguire la parte nel procedimento, sia stato espressamente autorizzato alla riscossione delle somme dovute al suo cliente.