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Il rilascio del durc a

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attivita` Ispettiva ha recentemente fornito precisazioni in materia di rilascio del Durc nel caso in cui la verifica di regolarita` interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuita` e le imprese costituite in forma di societa` di capitali.

Con il Messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013, l`INPS ha illustrato i contenuti degli interpelli emanati con riferimento alle predette fattispecie.

1. Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in continuita`.

Con l’Interpello n. 41/2012, il Ministero ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuita` dell’attivita` aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).

Il concordato preventivo, di cui agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, teso a consentire la salvaguardia delle imprese che versano in uno stato di crisi non insuperabile, si rammenta, si fonda su un piano con il quale l’azienda si accorda con i creditori riguardo tempi e modalita` di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.

L’art. 186-bis, introdotto nella Legge Fallimentare dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012), ha disciplinato le ipotesi di piano di concordato che preveda la prosecuzione dell`attivita` di impresa da parte del debitore, la cessione dell`azienda in esercizio ovvero il conferimento dell`azienda in esercizio in una o piu` societa` anche di nuova costituzione.

La norma contempla la possibilita` di prevedere nel piano concordatario “ una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca” tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi.

Tale sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente le partite debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura ed indicate nel piano di risanamento. Il predetto piano, omologato dal Tribunale, deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Ai fini della verifica di regolarita` contributiva, il Ministero ha chiarito che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (2). Pertanto, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuita`, puo` essere rilasciata la regolarita` contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell’attivita` aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove “si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa”.

Lo stesso Dicastero ha ulteriormente precisato che l’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potra` ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:

- la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;

- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;

- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Il Ministero ha chiarito che, in tal caso, la regolarita` puo` essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovra` essere attestata l’irregolarita` dell’impresa.

In ossequio a quanto esplicitato dal Ministero nell’Interpello n. 41/2012, sara` cura delle competenti sedi di verificare nella fase istruttoria del Durc che la situazione d’irregolarita` si riferisca alla fattispecie descritta e che il piano di concordato rispetti le condizioni predette.

In tal caso, accertata l’intervenuta omologazione del piano di concordato medesimo, la dichiarazione di regolarita` potra` essere resa per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione trascorso il quale, verra` meno la causa di sospensione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del citato D.M. 24 ottobre 2007.

2. Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013. Durc e societa` di capitali.

Con Interpello n. 2/2013, riguardante il rilascio del Durc alle societa` di capitali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarita` contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.

L’assunto trova fondamento nel principio di autonomia patrimoniale “perfetta” che regola il regime della societa` di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci.

Il Ministero, pertanto, ha ritenuto di chiarire che la regolarita` contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante e` chiamato a rispondere civilisticamente. Da cio` discende che, ai fini dell’accertamento della regolarita` delle societa` di capitali, non rileva l’irregolarita` della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all`iscrizione in una delle gestioni amministrate dall`Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le societa` in esame in virtu` del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.

La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalita` di verifica delle societa` di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di s.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico.