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Con la manovra correttiva lo sfruttamento di lavoro diventa reato penale


La manovra di Ferragosto ha istituito il reato di caporalato tra i reati contro la libertà individuale del lavoratore, mettendo a disposizione di quest’ultimo uno strumento di reazione finora non contemplato nel nostro ordinamento.

È stato, infatti, introdotto nel Codice penale il nuovo articolo 603-bis, che a tutela del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro punisce con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore impiegato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore.

Affinchè si possa parlare di sfruttamento è, però, necessario che ricorra almeno uno dei quattro indici previsti dal codice penale:

- una retribuzione sistematica del lavoratore inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva;
- il non rispetto dell’orario del lavoro e dell’aspettativa obbligatoria;
- la violazione delle norma in materia di sicurezza del lavoro con rischio di pericolo per la salute del lavoratore;
- la ricorrenza di condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o sistemazioni particolarmente degradanti.

Per l’aggravamento del reato è necessario il fatto che il numero dei lavoratori impiegati in tal modo sia superiore a tre; che almeno uno di questi soggetti sia minore in età non lavorativa e che i lavoratori intermediati siano stati sottoposti a situazioni di grave pericolo. In tali circostanze, le pene possono essere aumentate da un terzo fino alla metà.

Inoltre, la Manovra introduce anche l’articolo 603-ter del codice penale, che prevede pene accessorie come l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il divieto di concludere contratti con la P.a., l’esclusione per due anni da agevolazioni e contributi statali e di enti pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro instaurati dal 13 agosto 2011, in cui è evidente la condotta illecita nei confronti dei lavoratori e cioè: che vi sia uno stato di sfruttamento del soggetto, che sia stata utilizzata minaccia o intimidazione o che si sia approfittato dello stato di bisogno del lavoratore.

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