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Associazione professionale: nel giudizio tributario i soci sono litisconsorti necessari



Con ordinanza n. 24674 del 6 dicembre 2010, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, ha accolto il ricorso con cui l'Agenzia delle entrate aveva denunciato la nullità di una decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia per mancato rispetto del principio di integrità del contraddittorio sull'assunto che, nel giudizio tributario con cui era stato impugnato un accertamento relativo al reddito di un'associazione tra professionisti, non erano stati coinvolti tutti i soci dell'associazione medesima.

La Corte di legittimità ha quindi aderito alle doglianze del Fisco sottolineando che, nel caso delle associazioni tra professionisti, “il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l'impugnativa riguardi questioni personali), con l'effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”. Si tratta – continua la Corte – di un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario per il quale il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio.

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