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Impiantistica: avvio dell’attivita` presso unita` locali. verifica della scia da parte del registro delle imprese della sede principale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 settembre 2011, Prot. 181848 , risponde ai seguenti due quesiti posti da una Camera di Commercio:
  • nel caso dello svolgimento delle attivita` di cui al decreto 37/2008, con concreto avvio dell`attivita` presso una unita` locale, presso quale Camera di Commercio dovra` essere presentata la SCIA e quindi valutati i requisiti? Quella della sede oppure quella dell`unita` locale?;
  • atteso che l`art. 3, comma 1, del D.M. n. 37/2008 dispone che il responsabile tecnico e` preposto "con atto formale"e` necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o e` sufficiente che tale nomina sia ricompresa all`interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Intercalare P)?
  • Nel rispondere ai due quesiti il Ministero ritiene che siano ancora idonee le modalita` indicate nella Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998.
    In ordine al primo quesito, il Ministero ritiene che la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge vada presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione e` posta la sede principale dell`impresa , anche se l`attivita` di impiantistica viene esercitata in luogo diverso dalla sede.
    Circa il secondo quesito posto, il Ministero esprime l`avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di "atto formale"), debba essere escluso che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. cod. civ., trattandosi di un incarico di natura prettamente tecnico.
    La nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione contenuta all`interno del modello della SCIA .



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