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Niente ristoro per il furto dell'auto in presenza di avviso di parcheggio incustodito


Con sentenza n. 14319 depositata il 28 giugno 2011, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ha rigettato il ricorso presentato da una compagnia di assicurazione avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che il gestore di un parcheggio a pagamento, ma incustodito, del Comune di Milano potesse essere condannato al ristoro di quanto l'assicurazione aveva rimborsato ad un cliente per il furto del veicolo in sosta nel parcheggio medesimo.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, fissato il seguente principio di diritto “L'istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l'esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso e uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta”.


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