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Sanzione disciplinare per il notaio “frettoloso”

Con sentenza n. 28023 del 21 dicembre 2011, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la sanzionabilità disciplinare di un notaio nei cui confronti era stata segnalata una eccessiva “frettolosità” nella redazione e lettura degli atti (120 in un mese).

Secondo la Suprema corte, la frettolosità è da considerare “incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni”. In tale contesto, neanche il supporto organizzativo dello studio notarile, per quanto efficiente, poteva esentare il professionista dai suoi doveri, non delegabili, di diligenza e accuratezza della prestazione.


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