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No alla condanna per diffamazione per la foto compromettente sulla porta di casa


Il reato di diffamazione non può ritenersi sussistente qualora manchi la prova dell'effettiva conoscenza del fatto ingiurioso da parte altre persone; ed infatti tale tipo reato rientra nei delitti di evento i quali si consumano nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 3221 del 26 gennaio 2012 con cui è stata annullata la condanna per diffamazione e violenza privata disposta dai giudici di merito nei confronti di un uomo che aveva affisso sulla porta di casa della sorella della ex moglie una foto di quest'ultima mentre era intenta a compiere un atto sessuale.



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