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Rimborso irap per promotori finanziari, agenti, o imprenditori individuali

Numerose sono le sentenze in tema di IRAP che hanno consolidato l’orientamento della giurisprudenza, di merito e della Cassazione, favorevole all’esclusione dell`applicazione dell`IRAP per i professionisti/imprenditori individuali “non autonomamente organizzati”.
L’Agenzia delle Entrate ha continuato però a sostenere che il possesso di partita IVA comporta automaticamente l’assoggettamento ad IRAP del professionista e non ha fornito indicazioni né sul concetto di “autonoma organizzazione“ né sul comportamento che detta figura di contribuente deve tenere, pur in presenza di un’organizzazione, senza che la stessa possa qualificarsi “autonoma”.
Giova segnalare che ancorché l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 45/E del 13 giugno 2008 ha stabilito, in maniera apodittica –ci sia consentito- che l’imprenditore individuale deve sempre e comunque l’IRAP ciò non sia condivisibile. Infatti, la Circolare n. 2/IR del Consiglio Nazionale DCEC del 05.6.2008 ha stabilito quanto segue: “secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, la linea di demarcazione tra imponibilità e non imponibilità IRAP deve essere collegata non alla qualificazione dell’attività svolta (impresa o lavoro autonomo), ma alla presenza o meno di una struttura organizzativa, alla definizione della quale si è dedicata negli ultimi anni la giurisprudenza di merito, dando origine a due filoni interpretativi contrapposti”
In estrema sintesi: certamente l’imprenditore deve l’IRAP se lo stesso risulta autonomamente organizzato, ma non può condividersi la presunta e immotivata uguaglianza “imprenditore individuale = IRAP” (per un approfondimento si segnala A. Bullo, “L’IRAP per imprenditori individuali e studi associati, in Contabilità Finanza e controllo, n. 11/2008, da pag. 951). Conformi alla tesi sostenuta tale per cui non può condividersi imprenditore = Irap si segnala: Corte di Cassazione n. 2702 del 05.02.’08 e n. 2582 del 04.2.’08, CTP di Venezia sentenza n. 48 del 06 giugno 2007, Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con la sentenza n. 11 del 26 marzo 2003, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia del 06 giugno 2003 n. 15, Comm. Trib. Prov. Parma con la sentenza 18 giugno 2003 n. 27; Comm. Trib. Prov. Parma con la sentenza 15 novembre 2001 n. 93, CTR Marche n. 34 del 29.5.2007, CTR Marche n. 35 del 29.5.2007 CTR Marche n. 36 del 29.5.2007, CTR Marche n. 37 del 29.5.2007).
A questo punto, può rivelarsi opportuno, per il professionista/imprenditore individuale, proporre istanza per il rimborso dell’Irap.
Avverso il probabile rigetto dell’istanza, ovvero del silenzio rifiuto trascorsi 90 giorni dall’istanza, occorrerà presentare ricorso ed avviare il contenzioso con costi conseguenti e tempi lunghi. E’ giusto ricordare che l’Agenzia delle Entrate, richiamando le novità apportate dal DPR n. 435/2001 all’articolo 2 del DPR n. 322/1998, sostiene che i contribuenti non potrebbero più presentare istanze di rimborso entro 48 mesi dal versamento, ma solo dichiarazioni integrative entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta. Tale tesi non è condivisibile, anche semplicemente per il fatto che l’articolo 38 DPR n. 602/1973 non é stato abrogato, per cui si potrebbe invece sostenere che il contribuente disporrebbe di una possibilità in più per recuperare celermente, mediante compensazione, il proprio credito.

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto e pubblicato su questo sito internet modelli di istanza e di ricorso da personalizzare a ciascun caso specifico.