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Niente cassa allargata per i compensi versati ai manager dell`azienda

Il criterio secondo il quale i costi sono imputabili all`anno di riferimento se sostenuti entro il 12 gennaio, non vale per gli stipendi pagati ai dirigenti dell`impresa.
E` illegittima la deduzione, da parte dell`azienda, dei costi sostenuti per gli amministratori nell`anno di competenza se il pagamento e` stato fatto dopo la scadenza sancita dalla legge.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 2854 del 24 febbraio, ha accolto il ricorso dell`Agenzia delle Entrate.

Il fatto
La Commissione tributaria provinciale adita accoglie il ricorso di una Srl in quanto l`ente impositore non avrebbe fornito prova in ordine ai maggiori ricavi non contabilizzati e ripresi a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva, mentre i costi disconosciuti sarebbero deducibili dal reddito di impresa perche` regolari o comunque inerenti all`attivita` d`impresa svolta.

La Ctr rigetta l`appello dell`ufficio. L`ente impositore, a questo punto, propone opposizione, censurando la sentenza impugnata - tra l`altro - per violazione delle norme sulla competenza temporale dell`imputazione dei costi (articolo 75 del Tuir), in quanto la Commissione del riesame avrebbe errato nell`ammettere la deduzione dei compensi agli amministratori nell`anno de quo quando, invece, essendo stati tali costi corrisposti dopo il 12 gennaio, dovevano essere imputati per competenza all`anno successivo.
Al riguardo si chiarisce, in via preliminare, che la normativa di settore si e` evoluta temporalmente nell`ambito di tre fasi:
la prima in base alle regole poste dall`articolo 59 del Dpr 597/1973
la seconda sulla scorta dell`articolo 62 del Dpr 917/1986
la terza (articolo 95 del Tuir) non modificando il regime fiscale precedente.

Nella seconda fase (articolo 62 Dpr 917/1986), qui di interesse, vigevano i seguenti postulati:
  • la deducibilita` dei compensi si fondava sul principio di cassa, cioe` assumeva rilievo l`esercizio in cui tali compensi erano corrisposti agli amministratori
  • il quantum non era piu` commisurato a tabelle o altri parametri di riferimento.

Motivi della decisione
Con la sentenza 2854/2012, la Corte di cassazione boccia la decisione della Commissione regionale, chiarendo che nel caso trattato non e` applicabile il principio di "cassa allargata" (in base al quale si considerano percepiti nel periodo di imposta i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell`anno successivo), come peraltro si era gia` espressa la circolare n. 57/E del 2001.

In proposito, occorre considerare che, in tema di imposte sui redditi d`impresa, dalla complessiva prescrizione del richiamato articolo 75 del Dpr 917/1986, si desume che anche per le spese e gli altri componenti negativi dei quali "non sia ancora certa l`esistenza o determinabile in modo obiettivo l`ammontare" il legislatore considera come "esercizio di competenza" quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilita` di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilita`, in modo obiettivo, del relativo ammontare (tra le altre, Cassazione, 20521/2006 e 1431/2006).

Ma non e` tutto, secondo il nuovo orientamento del giudice di legittimita`, atteso che la riferita regola posta dal Tuir va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell`anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all`atto della determinazione del reddito e cioe` al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
Pertanto, l`onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilita` delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all`Amministrazione finanziaria per quelle positive, e al contribuente per quelle negative (si ricorda che l`Amministrazione finanziaria puo` sindacare l`importo dei compensi degli amministratori se non proporzionati ai ricavi - Cassazione 13478/2001).

Sicche`, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall`espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell`imputazione del reddito corrispondente a un determinato esercizio dell`impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l`ammontare.

Tra l`altro, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 21933/2008) hanno affermato il carattere imperativo e inderogabile della disposizione contenuta nell`articolo 2389 del codice civile, nel senso che i compensi degli amministratori delle societa` di capitali devono essere stabiliti con una delibera societaria specifica e non e` dunque sufficiente quella di approvazione del bilancio (nel quale i compensi vengono dedotti come componente negativo di reddito).
Pertanto, nel caso di specie, per l`avvenuta scadenza del termine inderogabile posto dalla legge (Cassazione 2213/2011), la societa` non puo` piu` essere rimessa in termini giovandosi di un componente negativo di reddito ormai inesorabilmente perso.

Salvatore Servidio