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La cassazione indica la strada per una corretta notifica

Qualora la parte attrice non sia a conoscenza del luogo di residenza del convenuto, e non sia possibile conoscerlo con gli ordinari mezzi cognitivi, la notifica e` validamente compiuta nel luogo di lavoro del detto convenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 139 del Codice di procedura civile.

Infatti tale passo prevede che "Quando non e` noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e` ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e` possibile le disposizioni precedenti". Ora il concetto di dimora va letto con riferimento al fine della notifica che e` quello di portare a conoscenza l'atto giuridico nei casi in cui non sia noto il comune di residenza, consentendo di stabilire un legame tra il notificando ed il luogo stesso, rendendo quindi probabile la ricezione della notifica.

Pertanto, la sentenza n. 17903 del 30 luglio 2010 della Corte di cassazione, ammette che il comune dove la persona esercita il proprio lavoro subordinato sia da considerare luogo di dimora ai sensi del suddetto articolo 139. A margine va detto che il giudizio riguardava la richiesta di un'ex moglie di un assegno di mantenimento essendo mutate le condizioni stabilite in sede di separazione.

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