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Illegittimi i controlli preventivi sui passeggeri sospettabili

Costituendo i provvedimenti di perquisizione e sequestro dei mezzi di ricerca della prova che presuppongono, in quanto tali, l'esistenza di una notizia di reato e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro, gli stessi non possono essere disposti sulla base della mera indicazione del tipo di reato sospettato.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19618 del 24 maggio 2012, pronunciata con riferimento al ricorso avanzato dalla Procura di Pisa avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva escluso la possibilità di disporre, preventivamente, la perquisizione ed il sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli online della Ryanair al fine di poter “identificare per tempo i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti”.