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Cambia il lavoro con i

Cambia il lavoro con i voucher

Con la riforma del lavoro (legge 92/12) arrivano importanti modifiche alle prestazioni lavorative di tipo occasionale e accessorio.

Questa modalità di lavoro, spesso utilizzata in agricoltura, nel commercio e nel turismo, prevede una speciale procedura di acquisto dei buoni lavoro per pagare prestazioni occasionali rese dai lavoratori. Dal 18 luglio, data di entrata in vigore della legge 92/12 sono cambiate alcune regole.

Tutte le attività ora possono far ricorso ai voucher con qualsiasi soggetto, ma i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando tale limite, nel caso in cui il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, rispetto al singolo committente il lavoratore non può percepire più di 2 mila euro. Per le attività agricole di carattere stagionale, il lavoro accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e vi possono far ricorso solo le aziende con 7mila euro di fatturato.

Il valore orario del voucher verrà stabilito a seguito di un confronto con le parti sociali. Anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale e del patto di stabilità. I compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrono nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo dl permesso di soggiorno.

La disciplina transitoria prevede che considerato che la legge è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i voucher già richiesti dai committenti al 17 luglio, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente (anche come soggetti e limiti economici) fino al 31 maggio 2013.

Con riferimento all’espressione “già richiesti”, in considerazione del fatto che la possibilità di una richiesta precedente all’acquisto, tecnicamente, si verifica solo per i buoni cartacei distribuiti dalle Sedi INPS e non per tutte le tipologie di voucher, si ritiene che il termine “richiesti” vada inteso, nel caso dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi, come prenotati in modo certo, attestato dal versamento del relativo importo. Negli altri canali di distribuzione (inps modalità telematica, tabaccaio, posta, banca) il termine “già richiesti” deve intendersi come “acquistati”, al 17 luglio.