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Ivc in disciplina transitoria a seguito dell'accordo interconfederale del 15 aprile

IL QUESITO

Richiesto in merito alla disciplina transitoria dell’indennità di vacanza contrattuale nell’Accordo interconfederale 15 aprile 2009 (di attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009).
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Il Protocollo del 1993 è ora stato sostituito dall’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, sempre nell’ambito del metodo di concertazione finalizzato all’interesse generale. L'accordo Quardo è stato attuato nel successivo Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 il quale ha ridisciplinato in modo in modo innovativo la materia dell'IVC.In questo quadro, si chiede di sapere se dal mese di aprile 2009 i lavoratori hanno ancora diritto a percepire la IVC in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi scaduti. A parere della Fondazione Studi possono distinguersi tre ipotesi:

a) qualora il contratto collettivo di riferimento sia scaduto anteriormente al 15 aprile 2009 (data di entrata in vigore dell’Accordo), l’IVC spetta ai lavoratori nella misura e secondo le regole del Protocollo 1993, ossia a partire dal quarto mese dalla scadenza e fino all’effettiva stipulazione del rinnovo;

b) l’IVC spetta altresì nella misura e nei tempi stabiliti dal Protocollo 1993 per i rapporti di lavoro a cui si applicano contratti collettivi in scadenza tra il 15 aprile 2009 ed il 1° novembre 2009;

c) se il contratto collettivo di riferimento scade successivamente al 1° novembre 2009, trova applicazione il nuovo regime dell’Accordo, e, quindi, i lavoratori avranno diritto a percepire l’IVC solo qualora siano in servizio al momento di stipulazione del rinnovo e, comunque, nella misura prevista dal medesimo rinnovo.

Leggi il parere n. 1/09 Fondazione Studi