Sei in: Altro

La valutazione dei rischi: doveri e responsabilita’ dell’amministratore di condominio


Un amministratore di condominio, in caso di incidente o infortunio durante lavori ordinari e straordinari, potrebbe incorrere in sanzioni civili o penali se omettesse di applicare le norme in materia di sicurezza (T.U. 81/2008).
Effettuare una valutazione dei rischi contenuta in un DVR, oltre che essere un dovere etico a tutela del lavoratore, mette sempre il datore di lavoro in una posizione inattaccabile in caso di ispezione.

Come sostenuto dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (circolare 5 marzo 1997 n. 28) il datore di lavoro nei Condomini, va individuato nella persona dell’Amministratore. Si rende di conseguenza opportuno per un Amministratore di condominio adempiere all’ obbligo di valutazione dei rischi.
Nel caso di presenza di lavoratori dipendenti del condominio, soggetti al contratto dei proprietari di fabbricati, si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 9, art. 36 e 37 d.lgs. n. 81/08: obbligo di formazione, informazione, attrezzature a norma e Dispositivi di Protezione individuale (DPI).

L’amministratore che non abbia dipendenti non può essere considerato “datore di lavoro”. Tuttavia se abbia commissionato lavori nella forma di contratti di appalto a ditte esterne, risulta essere il “Committente” ed avere obblighi di valutazione dei rischi da interferenze, ove presenti.

Il DUVRI, a differenza del DVR, è il documento che contiene la valutazione dei rischi da interferenze. Per interferenze si devono intendere i “contatti rischiosi” tra lavoratori che fanno capo a ditte o imprese diverse.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, deve fornire alle ditte appaltatrici (o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 lettera b).
Di fondamentale importanza è inoltre il comma 4 dell’art. 26 d.lgs. n. 81/08: “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Nel caso in cui il condominio commissioni, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
Alla luce di quanto sopra, è dunque sempre l’Amministratore di condominio a rispondere, anche penalmente, nel caso di accertate inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

www.studiogiammarrusti.it