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Limitazione contanti: deroga per stranieri


L`articolo 3 del D.L. 2/3/2012 n. 16 pubblicato sulla G.U. 52 del 2/3/2012 ed in vigore dal 2/3/2012 prevede una deroga al limite dei pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri (rammentiamo peraltro che il limite di contanti per il transito dalla frontiera italiana verso altri paesi e` stabilito in euro 9.999, 99 euro).
Di seguito riassumiamo schematicamente tale disposizione:

A chi si rivolge la norma

Soggetti di cui all`art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72, cioe`:
soggetti non tenuti all`emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo

Adempimenti preliminari

Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovra` preliminarmente inviare comunicazione anche in via telematica all`Agenzia delle Entrate secondo modalita` e termini emanati dalla stessa Agenzia entro il 1° aprile 2012

Adempimenti in sede di vendita Il commerciante dovra`:
- acquisire copia del passaporto del turista straniero
- acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne` cittadino di uno dei Paesi dell`Unione Europea ne` dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano
Riscossione in contanti All`atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 999, 99 euro
Entro il giorno feriale successivo Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato (non puo` "trattenere" le somme in cassa) le somme in contanti e consegna alla banca fotocopia del passaporto del turista straniero – l`autocertificazione e copia della fattura (o della ricevuta fiscale o dello scontrino)


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