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Chiarimenti intepretativi in relazione alle detrazioni d'imposta

CIRCOLARE N.21/E: deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare N.21/E, del 23 Aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti su questioni interpretative riguardanti deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.

Vengono fornite risposte a quesiti inerenti la fruibilità delle detrazioni d’imposta previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e per gli interventi di risparmio energetico; vengono chiariti dubbi interpretativi circa le detrazioni per le spese relative all’acquisto degli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari e contratti di locazione stipulati con studenti fuori sede. L’Agenzia non manca di trattare sugli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap nonché sul credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Detrazione del 36%

L’agenzia con questa circolare considera “superata” la disposizione normativa che prevede l’obbligo della comunicazione di fine lavori, pena decadenza dal beneficio, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645, 69. In effetti a partire dal periodo d’imposta 2003 il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 36% è stato ridotto da 77.000, 00 a 48.000, 00 Euro.

Acquisto di mobili ed elettrodomestici - detrazione del 20%

Questa tipologia di detrazione è fruibile dal contribuente che acquista mobili ed elettrodomestici destinandoli all’abitazione per la quale fruisce della detrazione del 36%. Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’acquisto dei predetti beni, ma è sufficiente che la data di inizio dei lavori, risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento, sia anteriore all’acquisto dell’arredo.

Detrazione del 55%

Anche le spese per la sostituzione del portone d’ingresso rientrano tra gli interventi di risparmio energetico. Il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica. Alla luce di ciò l’Agenzia ritiene superata la posizione espressa con la risoluzione 9 Dicembre 2008, n. 475 nella quale si prevedeva l’inclusione negli interventi di risparmio energetico solamente nel caso di sostituzione di porta-finestra.

Detrazione per canoni di locazione sui contratti agli studenti universitari

L’Agenzia nella circolare chiarisce l’ipotesi del sub-contratto. La detrazione del 19% riconosciuta agli studenti universitari sui canoni per un importo non superiore a 2.633 euro spetta solamente nel caso sussistono contratti di locazione o contratti di ospitalità. La norma prevista dall’art.15, comma 1, lettera i-sexies del TUIR non è applicabile ai casi di sub-locazione.

Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro

Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Non è dunque necessario che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. Il diritto alla detrazione è quindi collegato alle esigenze lavorative del contribuente, al venir meno delle quali, non troverà applicazione la deroga normativa e si perderà il diritto alla detrazione degli interessi passivi.

Credito d’imposta riconosciuto per la riparazione, ricostruzione e acquisto di immobili a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo

L’Agenzia delle Entrate chiarisce con la circolare ogni dubbio interpretativo circa la consistenza del credito d’imposta per la riparazione, ricostruzione e acquisto di immobili a seguito del sisma in Abruzzo. Viste le disposizioni degli articoli 3 dell’ordinanza n. 3779 del 2009 e dell’ordinanza n. 3790 del 2009 le quali prevedono che il credito d’imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta ovvero all’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta “è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni”.

Per gli interventi di riparazione e ricostruzione riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, “il credito d’imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta”. L’Agenzia ritiene che il riconoscimento del credito d’imposta è limitato alle spese sostenute e pagate in ogni anno d’imposta e non può quindi essere pari ad una percentuale dell’ammontare del contributo a fondo agevolato previsto.

Dr. Giuseppe Tomasello

Circolare N.21/E del 23/04/2010