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Ok alla consegna dell’atto al familiare che non convive col destinatario

In materia di notifica, la previsione della consegna dell’atto da notificare “a persone di famiglia”, secondo il disposto dell’articolo 139 Codice procedura civile, richiede semplicemente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che chi riceve nelle mani il plico consegnerà l’atto al destinatario stesso. In tale frangente, non è necessario l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, in quanto non espressamente menzionato dalla norma.

Qualora, poi, il destinatario della notifica assuma, comunque, di non aver ricevuto l’atto, resta a suo carico l’onere di provare il carattere del tutto eccezionale della presenza del consegnatario in casa propria, “senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 5729 depositata l’11 aprile 2012.