Sei in: Altro

Apprendisti con nuove regole: il ministero interviene

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 29/11 illustra il regime transitorio previsto per l'apprendistato dal nuovissimo TU entrato in vigore il 25 ottobre ed esaminato nel corso del Forum lavoro del 20 ottobre scorso e le nuove sanzioni in materia.

Per i 6 mesi transitori resta in vigore la vecchia disciplina, questo in particolare per i territori ed i settori in cui la nuova disciplina non sia stata recepita da regioni e ccnl.

Per l'apprendistato di qualifica e diploma l'operatività è condizionata ad un accordo della conferenza stato regioni. L'assunzione di minori è condizionata alle intese delle regioni.

Per l'apprendistato professionalizzante l'operatività è già in vigore, purchè la regione e i ccnl abbiano recepito la riforma. Dopo i 6 mesi (aprile 2012) sarà possibile avviarlo con la sola regolamentazione contrattuale.

Per l'apprendistato formativo e di ricerca c'è già la piena operatività a seguito di apposite intese tra datore e istituzione formativa o di ricerca.

Per l'apprendistato e la mobilità, sono già in vigore le nuove regole: possibile avviare con contratto di apprendistato vigente il lavoratore posto in mobilità, con vincoli del licenziamento e regime contributo del 1991.

Per le sanzioni previste dal TU il ministero spiega che per l'inadempimento nell'erogazione della formazione deve ricorrere sia la condotta del datore e sia il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Se la carente formazione è recuperabile, si applica il potere di disposizione. Se la mancata formazione deriva da carenza di formazione pubblica, nessuna sanzione sarà applicabile.

Per le sanzioni relative all'assenza di forma scritta del contratto, invece, è applicabile la diffida, senza che il contratto venga trasformato a tempo indeterminato "ordinario" (salvo richiesta del lavoratore).



www.studiogiammarrusti.it