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Raccolta e trasporto di rifiuti propri – cancellazione dall’albo - adempimenti a carico delle sezioni regionali e provinciali

Nella nostra precedente newsletter abbiamo ricordato che i soggetti iscritti all`Albo nazionale ai sensi dell`art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come da ultimo modificato dall`articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prima del 14 aprile 2008 per le attivita` di:
  • raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
  • raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita` non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno

sono tenute ad aggiornare la propria iscrizione, entro il 27 dicembre 2011 , pena la cancellazione dall`Albo .
In merito a queste disposizioni, il Comitato nazionale ha emanato la Circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 1461/ALBO/PRES , con la quale ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell`iscrizione entro il 27 dicembre 2011, dandone comunicazione al Comitato Nazionale. Quest`ultimo, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adottera` una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione il cui comunicato sara` pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La cancellazione dall`Albo decorrera` dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla suddetta delibera ricognitiva del Comitato Nazionale .



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