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Riduzione accise autotrasportatori: dichiarazione entro il 31 luglio

Con nota 78201 RU datata 22/06/2012 Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni ed il modello per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 2° trimestre 2012; l’art. 61 del D.L. 1/2012 ha infatti recato modificazioni all’art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
La riduzione delle accise relativa al 2^ trimestre 2012 ammonta ad euro 189, 98609 per ogni mille litri di prodotto per i consumi effettuati dal 01/04/2012 al 07/06/2012 e euro 209, 98609 per i consumi effettuati tra il 08/06/2012 ed il 30/06/2012.

Si rammenta:

che nel settore dell’autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7, 5 tonnellate
che gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
la dichiarazione per ottenere i benefici dovra` essere presentata entro il 31 luglio 2012
il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
la compensazione e` ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. 1/2012 il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadra` il 31 dicembre 2013 (entro l’anno solare successivo a quello in cui e` sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 cosi` come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012.
il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)

Qui il link al sito delle Dogane.