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Regime sanzionatorio irpef leggero dopo la manovra 2011

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 5 agosto 2011 , interviene anche sulla disposizione del comma 31 dell'art. 23 della legge n.111/2011 (manovra economica), che ha modificato l'art. 13 del dlgs n. 471/97, estendendo il regime sanzionatorio leggero previsto per i versamenti effettuati oltre i termini, fino al quattordicesimo giorno dalla scadenza.

10.Riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi

Il comma 31 dell’articolo 23 della legge 111/11, nel modificare l’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs n. 471/97, ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi.

Nel testo previgente, infatti, il citato articolo 13 - che prevede la sanzione del 30 per cento per il ritardato od omesso versamento dei tributi - riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.

In virtù, quindi, dell’eliminazione dell’inciso che limitava il suddetto beneficio ad una specifica fattispecie, si prevede, allo stato, una nuova misura della sanzione applicabile alla generalità dei versamenti che vengono eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza. Come chiarito dalla relazione governativa al decreto

"la modifica assolve […] alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’inadempimento"

Alla luce dell’intervenuta modifica, se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al 15° giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15).

La nuova previsione, in virtù del principio sancito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 472/97, trova applicazione anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo. La riduzione in parola si aggiunge, per espressa previsione normativa, a quella disposta dall’articolo 13 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472/97 in caso di ravvedimento operoso. Ciò significa che, se il versamento è effettuato con un ritardo inferiore a 15 giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di 1/10 del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997 (percentuale così ridotta dall’articolo 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011).

Così, ad esempio, se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0, 4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4.

Come chiarito dalla circolare n. 138/E del 5 luglio 2000, la diminuzione in esame spetta "indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento".

Ciò significa che anche nei casi in cui non opera il ravvedimento operoso l’ufficio applicherà la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471/97 tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. www.studiogiammarrusti.it