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Tutto sul rimpatrio giuridico

Il paragrafo 2.6 della circolare 49/E, pagina 11 per come pubblicato il testo in agenzia delle Entrate, porta il titolo: “Rimpatrio giuridico di attivita` patrimoniali”. Al quesito se nel caso del rimpatrio giuridico delle attivita` patrimoniali - tra cui gli immobili, le opere d’arte e i gioielli - permanga l’obbligo d’indicazione delle stesse nel modulo RW, il Fisco risponde che il rimpatrio e` realizzabile anche per quelle attivita` patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari Abilitati. E che il rimpatrio giuridico, al pari di quello materiale, esonera il contribuente dall’indicazione nel modulo RW della dichiarazione dei redditi delle attivita` rimpatriate. Piu` i dettaglio, i rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati si puo` realizzare con la sottoscrizione con una fiduciaria di un contratto di amministrazione in conto terzi. Questo tema e` in realta` solo ripreso dall’Amministrazione finanziaria, che gia` con circolare 43/E/2009, qualche mese piu` anziana della 49/E, aveva chiarito quanto sopra rappresentato.
Pure il punto 4.1 della 49/E/2009, rubricato come “Cartolarizzazione dell’immobile”, che affronta un particolare caso di rimpatrio giuridico collegato al patrimonio, ripete al lettore quanto detto nella 43/E: che le norme sullo scudo consentono una forma di rimpatrio giuridico dell’immobile detenuto al 31 dicembre 2008, consistente nel conferimento dello stesso in una societa` costituita nel medesimo Paese in cui si trova l’immobile detenuto alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni.
Da altra ipotesi di rimpatrio giuridico collegata ai beni del patrimonio, esposta stavolta nel paragrafo 2.5 (“Quote Societa` Civile Immobiliare (SCI)”), proviene la specificazione agenziale che e` possibile regolarizzare le quote societarie, aderire cioe` allo scudo ter col rimpatrio giuridico, tanto intestando le quote alla fiduciaria quanto conferendo ad essa un mandato ad amministrare le quote.
Ulteriore aspetto concreto chiarito in circolare e` legato alla presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, nella quale andava compilato anche il modulo RW, qualora non siano dovute imposte, che comporta una sanzione, da versare in sede di ravvedimento, pari a 21 euro (euro 258 ridotto ad un dodicesimo). Se, invece, dalla dichiarazione risulta un’imposta dovuta, la tardiva presentazione della medesima e` regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari ad un dodicesimo del 120 per cento dell’imposta dovuta (con un minimo di 21 euro). Resta l’obbligo di pagare, nello stesso termine temporale, l’imposta non versata, unitamente ai relativi interessi legali calcolati giorno per giorno. In entrambi i casi, e` anche dovuta in misura ridotta la sanzione specificamente prevista per l’omissione relativa alla mancata presentazione del modulo RW, pari al 10 per cento degli importi non dichiarati. Se, infine, nella dichiarazione non e` stato compilato il modulo RW, la violazione puo` essere sanata entro il termine del ravvedimento operoso, con il versamento, in misura ridotta, della sanzione specifica del 10 per cento degli importi non indicati.