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Concorrenza sleale. l’azione promossa dalle associazioni professionali e` volta alla repressione e non al risarcimento del danno

L’azione per la repressione della concorrenza sleale promossa dalle associazioni professionali ex articolo 2601 del Codice civile è volta a reprimere gli atti di concorrenza sleale posti in essere dai singoli professionisti a pregiudizio di tutta la categoria; la stessa azione, tuttavia, non è volta ad ottenere il risarcimento del danno.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7047 del 9 maggio 2012, pronunciata sul ricorso dell’associazione dei dentisti Andi, contro due pseudo odontoiatri, dopo che gli stessi avevano patteggiato l'accusa di esercizio abusivo della professione.

L’azione ex articolo 2601 Codice civile – sottolinea la Corte – è diversa da quella risarcitoria, meramente eventuale, prevista dal precedente articolo 2600.