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Sgravi sperimentali per i datori prorogati al 2012, ma in attesa del decreto ministeriale

Con l’art. 33 della legge 183/11 viene disciplinata la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito. Gli oneri derivanti da queste misure sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato con un miliardo di euro per il 2012 dalla legge di stabilità.

Entrando nel dettaglio per il 2012 si prevede: la proroga della concessione di ammortizzatori sociali cd. in deroga; l'applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, dell'articolo 8 comma 3, del Dl 86/1988 e dell'articolo 16, comma 1, della legge 223/1991; la proroga di alcune disposizioni contenute nel Dl 185/2008; la proroga di alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal Dl 78/2010 e dalla legge 191/2009;la proroga di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge191/2009.


Incentivi per l’assunzione:

Art. 2 comma 134
lavoratori disoccupati con almeno 50 anni di età
lavoratori iscritti alle liste di mobilità o percettori di disoccupazione ordinaria con requisiti normali con almeno 35 anni di anzianità contributiva

art. 2 comma 151
destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di quella speciale edile


Art. 33, comma 25

L. 183.2011



25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.





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