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Scudo fiscale, come far emergere l’immobile intestato a societa` straniere

In attesa che prenda il via ufficiale lo scudo quater - quello cioe` che permettera` ai contribuenti di completare le operazioni di regolarizzazione con le sanzioni elevate al 6 e al 7% - gli operatori si trovano di fatto ancora alle prese con i lavori di regolarizzazione, anche se il termine ufficiale di chiusura dello scudo-ter era fissato al 15 dicembre 2009.
Il problema che molti operatori professionali si trovano ora ad affrontare e` quello di dover liquidare le societa` estere detentrici di immobili ubicati in Italia, dopo che le quote sono state scudate. Cioe`, resta aperta la questione di come realizzare la coincidenza tra l’intestazione formale dell’immobile e la sua appartenenza, invece, alla persona fisica italiana. Ovviamente, il punto di partenza e` vedere se la cosiddetta “scatola” straniera a cui originariamente era stato intestato il bene per motivi di riservatezza sia una entita` legale effettivamente esistente oppure si tratti di una struttura per sua natura dichiaratamente fittizia. Nel primo caso, per far emergere l’attivita` detenuta all’estero sarebbe necessaria una normale procedura di vendita dell’immobile dalla societa` ai soci oppure una procedura di assegnazione di beni ai soci in sede di liquidazione della societa`, con la conseguenza pero` che le regole immobiliari da seguire sono quelle del paese del socio – in questo caso l’Italia – per cui l’operazione di trasferimento deve essere comunque tassata nel nostro Paese, con Iva e tassa di registro, a prescindere dal regime di tassazione che vige nel Paese in cui ha sede la societa` che cede l’immobile. Ovviamente il tutto non puo` avvenire senza ripercussioni: semplicemente dichiarando che il bene era stato fittiziamente intestato alla societa` straniera. A tal fine, per evitare di incorrere in tali problemi si potrebbero ipotizzare soluzioni diverse da quelle della compravendita e dell’assegnazione ai soci. Da qui, l’ipotesi di stipula di un atto con cui la societa` straniera e il titolare del bene italiano dichiarano che la titolarita` dell’immobile intestato al soggetto estero appartiene alla persona fisica italiana. Anche in questo caso, pero`, i problemi connessi con la tassazione del bene non mancano: infatti, seppur si potesse eludere l’applicazione dell’Iva e del Registro di certo si dovrebbe affrontare il caso dell’applicazione dell’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 47, Dl 262/06, che ha reintrodotto l’imposta di donazione nel nostro ordinamento. Pertanto, in virtu` dell’applicabilita` anche "ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito", si potrebbe applicare l’aliquota dell’8% sull’imponibile dato dal valore catastale dell’immobile.