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Stop alla mobilità in deroga

La manovra economica emanata lo scorso luglio, dl n. 98/2011, tra le varie novità, ha portato anche alla soppressione della mobilità in deroga: questa misura era stata introdotta nel 2008 dal cosiddetto decreto anticrisi, con la finalità di dare protezione ad alcune categorie di lavoratori

Stop alla mobilità in deroga

La manovra economica emanata lo scorso luglio, dl n. 98/2011, tra le varie novità, ha portato anche alla soppressione della mobilità in deroga: questa misura era stata introdotta nel 2008 dal cosiddetto decreto anticrisi, con la finalità di dare protezione ad alcune categorie di lavoratori.

In particolare, la norma prevedeva l’estensione dell’indennità di mobilità anche per quei lavoratori non destinatari dei trattamenti ordinari, ossia per gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori somministrati, i lavoratori a chiamata, quelli a tempo determinato, gli stagionali e i lavoratori licenziati da studi professionali a seguito della crisi, pur nel rispetto dei requisiti di anzianità aziendale.

Il trattamento di sostegno al reddito così individuato rappresentava un’integrazione di ammontare equivalente all’indennità di mobilità, sempre nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Inoltre, per gli stessi soggetti, era prevista l’applicazione della normativa sulla disoccupazione ordinaria, limitatamente a quanto riguardava la contribuzione figurativa: otto mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e dodici mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni.

Il trattamento soppresso non è stato sostituito da un altro intervento strutturale, pur essendo stata riconosciuta la facoltà al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia, di erogare un trattamento aggiuntivo, corrispondente al differenziale tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità, per un numero di mensilità pari alla durata dell’indennità di disoccupazione.

Questo sussidio è riservato ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Sicuramente questa novità taglierà fuori diverse tipologie di lavoratori che oggi potevano accedere ai sussidi, essendo stato introdotto il requisito della titolarità dell’indennità di disoccupazione ordinaria, oltre ai necessari decreti di concessione.

Le aziende che si trovino in fasi di crisi produttive e i loro lavoratori possono trovare un valido supporto nei consulenti del lavoro, sia per la gestione delle procedure ma anche per veicolare i lavoratori tra i vari adempimenti.


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