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Entro il 31 marzo la sostitutiva online per il leasing immobiliare

E` la circolare 12/E del 2011 a chiarire molti aspetti della disciplina dei contratti di leasing immobiliare come modificata dalla legge di stabilita`. Si ricorda che l’appuntamento con la sostitutiva e` fissato al 31 marzo 2011, esclusivamente in via telematica. La nuova disciplina abolisce l’obbligo di registrazione in termine fisso dei contratti di locazione finanziaria immobiliare non formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata: per tali contratti, l’obbligo di registrazione sorge solo al verificarsi del caso d’uso.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 2011 e` disposto, per il passaggio al nuovo regime, il pagamento di una sostitutiva al posto delle ipocatastali proporzionali al riscatto.

L’assolvimento da parte di una delle due contraenti comporta l`estinzione dell`obbligo tributario verso il Fisco.

Ricadute Iva:

- se l`imposta e` assolta dalla societa` di leasing, sulla base di un mandato conferito dall`utilizzatore, l`importo allo stesso riaddebitato non deve essere assoggettato a Iva (costituisce il rimborso di una anticipazione effettuata dalla societa` di leasing in nome e per conto dell`utilizzatore);

- se l`imposta e` versata dalla societa` di leasing ma senza lo specifico mandato, la somma riaddebitata al conduttore deve concorrere a formare la base imponibile rilevante ai fini dell`Iva ex articolo 13 del Dpr n. 633/1972 (si realizza la mera traslazione economica di un onere sopportato dalla societa` di leasing);

- se l`imposta e` assolta dalla societa` di leasing e l`addebito al conduttore dell`importo pagato e` oggetto di finanziamento, quale onere accessorio rispetto al contratto di leasing, il riaddebito operato dalla societa` di leasing assumera` rilevanza ai fini dell`Iva (le somme richieste all`utilizzatore concorrono a formare il canone dovuto in base al contratto di locazione finanziaria e sono soggette allo stesso regime Iva).



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