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Ritenute a soggetti trasparenti con percorso di andata e ritorno

La parte eccedente rispetto all`Irpef del socio e` utilizzabile in compensazione dalla societa`.

Quando il socio acconsente, la societa` puo` riattribuirsi la quota di ritenuta che residua dopo la detrazione dall`Irpef dovuta dallo stesso socio. Tale importo restante, quindi, potra` essere utilizzato in compensazione per i versamenti effettuati con il modello F24. La condizione: un assenso giuridicamente rilevante.
Questa, in sintesi, l`interpretazione scaturita della lettura congiunta e coordinata delle disposizioni che regolano le distinte discipline contenute nell`articolo 22 del Tuir ("Scomputo degli acconti") e nell`articolo 17 del Dlgs 241/1997 (versamento unitario di imposte e contributi con facolta` di compensazione), data dai tecnici dell`Agenzia delle Entrate con la circolare 56/E del 23 dicembre.

Una nuova possibilita` per societa` di persone, imprese familiari, associazioni senza personalita` giuridica per l`esercizio in forma associata di arti e professioni, societa` di fatto e quelle di armamento, tutte accomunate dallo stesso destino e cioe` dal fatto di non avere una soggettivita` distinta dal singolo socio. Infatti, i redditi prodotti dalla "collettivita`" vengono imputati a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Anche le ritenute subite dall`ente sono attribuite alla stessa maniera e, di conseguenza, sono scomputate dall`Irpef del "singolo".

Per potersi avvalere della nuova possibilita` offerta in via interpretativa con il documento di prassi odierno, il socio deve manifestare espressamente il proprio assenso attraverso un atto a rilevanza giuridica e con data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica): si puo` riferire al credito derivante dalle ritenute relative a un unico periodo d`imposta oppure, fino a revoca espressa, senza alcun limite temporale. L`assenso puo` anche essere manifestato nello stesso atto costitutivo della societa`. Il credito, per essere utilizzato, deve risultare dalla dichiarazione annuale della societa`.

Inoltre, la circolare, nel chiarire che una volta effettuato lo scomputo delle ritenute da parte dei singoli soci le societa` e le associazioni potranno utilizzare in compensazione quelle residue per i pagamenti di altre imposte o contributi da loro dovuti, precisa che eventuali eccedenze non potranno essere ritrasferite agli stessi soci.