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Compenso in natura soggetto ad imposizioni nel tempo e nel luogo in cui avviene la reale

L'Agenzia delle Entrate stabilisce che il compenso in natura è soggetto ad imposizione nel tempo e nel luogo in cui avviene la reale percezione dello stesso.Il reddito del lavoratore dipendente beneficiario di assegnazione di titoli azionari va tassato in base a un principio di cassa e secondo un criterio di territorialità.


Con la risoluzione n. 92/E l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo alla tassazione dei redditi di un di un dirigente di una società, rientrante in un piano di assegnazione gratuita di azioni della controllante, il quale, nel triennio di vesting, aveva trasferito la propria residenza fiscale in Stati diversi. Partendo dall’ analisi che il vincolo temporale imposto dall'art. 51 Tuir per beneficiare dell'agevolazione fiscale consiste sostanzialmente nello stabilire un periodo minimo triennale , chiamato vesting period, che deve decorrere a partire dalla data di attribuzione («granting date») fino alla data di esercizio delle stock option (exercise date).

L'Agenzia delle entrate ha adottato un criterio interpretativo che tiene conto del dato letterale dell'art. 51 ribadendo che la condizione del vincolo di possesso triennale va verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle società.Se il piano di fidelizzazione consente di riferire il reddito derivante dall'assegnazione di azioni all'intera fase di vesting, una parte di questo potrebbe essere già stata tassata e il lavoratore si troverebbe in una situazione di doppia imposizione, che può essere ovviata attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale, come il credito d'imposta, e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.


Risoluzione n° 92